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Definición y significado de Diritto_canonico

Definición

definición de Diritto_canonico (Wikipedia)

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Diccionario analógico

diritto canonico

law (en)[Domaine]

Law (en)[Domaine]


diritto canonico (n.)


Wikipedia

Diritto canonico

                   

Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.

In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:

  • creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
  • regolano tali rapporti;
  • organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
  • valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.

Indice

  Terminologia

La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel Concilio di Nicea (325 d.C.) quando furono trattati i canones disciplinares, ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'VIII secolo. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ius sacrum, ius decretalium, ius pontificium e ius ecclesiasticum. Dal Concilio Vaticano II il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa.

Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal diritto divino sia dal diritto (meramente) ecclesiastico, ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con diritto ecclesiastico la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da quanto indicato con lo stesso nome dagli stati, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo fanno parte tutti i diritti umani intrinsechi alla natura umana stessa; del secondo tutte le regole manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla Tradizione apostolica.

  Caratteristiche

Nonostante ovviamente sia radicato su una religione ben definita, il diritto canonico si discosta molto dalla shari'a islamica o dal diritto ebraico per essere molto vicino al diritto secolare degli stati,[senza fonte] ma allo stesso tempo non assume un'identità statale in quanto è destinato ad una massa di fedeli stanziata in tutto il mondo e non distribuita all'interno d'un territorio ben definito: parallelamente è distante dal concetto di stato anche perché il diritto canonico proviene ed è diretto ad un altro mondo e non quello terreno. Elemento caratterizzante della legge canonico è quindi la persona.[senza fonte]

  Norme

Le norme di diritto divino sono ritenute dalla Chiesa di fonte divina (es.: la Rivelazione) per la Chiesa ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle di diritto umano scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il Papa e il Concilio ecumenico.

  Fonti

Larga parte del diritto canonico moderno è stata pubblicata su fonti ufficiali.

  Storia

L'evoluzione del diritto canonico è solitamente divisa in quattro grandi periodi storici disomogenei tra loro.

  Periodo pregrazianeo: primo Millennio

Questo periodo comprende il primo Millennio di vita della Chiesa cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura pivotale di Graziano.

Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale. Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto ebraico Proprio perché siamo alla presenza di una legge rivelata da Dio, bisogna parlare di una legge di "Alleanza". Il decalogo, ossia i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai, sono la base fondamentale. Insieme al decalogo, erano stati elaborati altri precetti. Il problema, a livello giuridico, è che precetti e legge erano messi tutti sullo stesso piano, non garantendo una gerarchia.

Oltre al diritto ebraico, un ruolo importante viene rivestito anche dal Diritto romano.

Successivamente, oltre agli Atti degli apostoli che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, si inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo eccetera). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento filosofico e non della fede e dei vari principi morali.

Col formarsi di Chiese particolari e forme continuamente diverse di riti e liturgie a secondo dei luoghi, specialmente in Medio Oriente, sorsero le divisioni territoriali, le figure dei Vescovi che cominciarono ad intraprendere una prima forma di legislazione religiosa locale, e soprattutto si cominciarono ad importare vari istituti di diritto romano.

Dal IV secolo importanti sono i Concili ecumenici, che fissano i vari dogmi della fede cristiana e le varie regole giuridiche (i "canoni" appunto), raccolte in decisioni conciliari.

Con l'andare del tempo sempre durante i primi secoli, nascono numerose controversie giuridiche - disciplinari, fra varie chiese, o fra membri della stessa chiesa, ecco che si sente il bisogno di ricorrere a un arbitro che dirima le questioni spinose. Nasce quindi il ricorso al Vescovo di Roma, come ultimo appello.

Nascono le Decretali pontificie: la prima è quella di Papa Siricio I nel 385, che scrive a un vescovo spagnolo come comportarsi con l'Arianesimo

Quando queste Decretali cominciano ad essere raccolte nascono le Collectiones, che riportano in ordine temporale, le disposizioni e le parti normative. A Roma si forma la prima collezione completa e universale, fatta da Dionigi il Piccolo chiamata Collectio Dionisiaca tra il 498 e il 514

Fra il 629 e il 636 abbiamo la Collectio Isidoriana, perché attribuita ad Isidoro di Siviglia, anche se pare che tale opera non sia di sua produzione, rimane ai fini del Diritto canonico un'opera importante, perché completa la Collectio Dionisiana, con la novità assoluta di raggruppare gli argomenti non più per data ma per tema, con un vero e proprio indice analitico, che ne facilita la consultazione.

Nel 774 Papa Adriano I ordina una collezione che verrà ricordata come Collectio Hadriana, sotto la pressione delle invasioni barbariche ritiene indispensabile dare fondamento giuridico ufficiale all'azione della chiesa.

Con la dominazione dei Franchi nell'Italia vediamo una nuova evoluzione. Le norme della chiesa non erano tutte scritte, ma molte, secondo il modo del diritto romano, erano affidate alla Consuetudine. I Franchi non capendo questo tipo di modus operandi, vogliono che ogni norma venga fondata su base scritta, non dando alcun valore alla consuetudine.

In questo periodo nascono appunto le Decretali dello Pseudo-Isidoro nella quale è anche contenuta la falsa donazione di Costantino, tale opera però oltre ai falsi mette per scritto molte norme che da secoli erano consuetudinarie

  Periodo classico: XII-XVI secolo

Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso Decretum: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti, fino a quel momento, infatti, il diritto canonico è solo un insieme di leggi, alcune norme potevano apparire in contrasto con altre. Tale opera entrerà a far parte del Corpus Iuris Canonici.

Successivamente, in coincidenza col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata).

Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma Protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima.

Nel 1582, dopo il concilio di Trento, siccome ci sono tante edizioni del Corpus, il Papa da il mandato ad una commissione dal punto di vista filologico di giungere ad una edizione corretta ma non ufficiale. Si costituisce il collegio dei correctores romani. Giovan Paolo Lancellotti scrisse poi un manuale di diritto canonico con la richiesta che la Santa Sede lo adottasse per via ufficiale. La richiesta fu bocciata, ma il testo fu comunque inserito come appendice in varie edizioni, perché fu ritenuto didatticamente e praticamente utile e facile da consultare.

Il corpus desterà grande interesse accademico e scientifico, tanto che il 1500 è il periodo d’oro del diritto canonico classico, grazie all’opera dei decretalisti, commentatori del diritto canonico, da non confondersi con i decretisti, studiosi del Decretum gratiani.

  Periodo moderno: XVII-XIX secolo

Questo periodo è caratterizzato da un forte e sempre maggiore accentramento del potere in seno a Roma a discapito delle Chiese particolari e locali: una tendenza, a dire il vero, iniziata già nel XVI secolo, e naturale reazione al fenomeno protestante che toglie tutte le autonomie che non siano strettamente necessarie alle chiese particolari per mantenere salda l'unità della Chiesa.

Sorge anche un sempre maggior conflittuale rapporto con gli Stati temporali, che porta al periodo del cosiddetto giurisdizionalismo dove i canonisti si sforzano di affermare che la Chiesa e lo Stato nei loro ambiti siano due società perfette, e che la prima ha diritto e necessità di tutte le sue libertà, specialmente la non soggezione alla realtà politica.

È dopo la Rivoluzione francese che il distacco si compie definitivamente tra le due realtà e che il diritto canonico si scinde definitivamente da quello secolare: gli Stati non danno più sostegno alla Chiesa (cosiddetto separatismo), che si trova a dover codificare da sola le proprie regole.

L’aspetto giuridico della Chiesa è un grande mare magnum. Anche il diritto civile si presentava similmente. Proprio nel diritto civile e sorge il dibattito che avrà ripercussioni in ambito canonico. Esigenza di creare un unico codice.

Opinione degli illuministi: mito di un unico diritto per avere la certezza assoluta. A questa idea, l’imperatore capisce che un sistema così vasto rende difficile l’opera autocratica dell’imperatore, per cui per concentrare nelle mani del sovrano la legge Napoleone nel 1804: CODICE CIVILE, che sostituisce tutto il codice francese. L’idea del codice piacque molto e in tutta Europa fiorirono i codici civili, tranne l’Inghilterra, che non ha codice e rimane col suo sistema amplissimo di regole.

Questo dibattito avviene anche nell’ordinamento canonico, ma si comincia a parlare della opportunità di promulgare un codice di diritto canonico.

Pio IX segnerà la svolta della Chiesa. Fa di tutto per non perdere lo stato, ma una volta perso non avrà mai una rivalsa nel voler costituire lo stato pontificio. È la svolta nello stato della Chiesa e la Chiesa penserà solo alla dimensione spirituale. La Santa sede rimarrà isolata dagli altri prima del 1929.

Se ne parlò anche nel Concilio Vaticano I e la maggior parte degli intervenuti fu a favore della codificazione stessa. Altri erano contrario perché vedevano la codifica del diritto come una subalternità all’illuminismo e alla concezione napoleonica, che andava contro la Chiesa, che sembrava sminuire la consuetudine. Non venne però presa al riguardo alcuna decisione.

  Periodo contemporaneo: dal XX secolo

Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione del diritto canonico dagli ordinamenti statali.

Pio X costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche Franz Xaver Wernz (1904-1917) e Benedetto XV promulgò il nuovo codice del 1917 col nome di "Piano Benedettino". Pietro Gasparri fece la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice.

Benedetto XV dà vita alla Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.

Gli Stati temporali si rifecero avanti per una nuova collaborazione diversa, stipulando concordati e accordi con la Santa Sede.

Fu il papa Giovanni XXIII a dare segnali di voler cambiare e ammodernare il nuovo codice, non adatto già ai tempi. Il nuovo codice fu promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis), con varie caratteristiche: armonizzazione del diritto sancito nel codice precedente ai vari concili, specialmente al Concilio Vaticano II, allontanamento dai codici secolari (contrario al codice del 1917 che vi si avvicinava notevolmente).

Nell'ottobre 2008 Papa Benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno.

La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia.

  Eccezioni e particolarità

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Chiesa sui iuris, Comunità missionarie, Vicario apostolico e De Propaganda Fide.

  Voci correlate

  Bibliografia

  • Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, Conoscere il diritto canonico, Edizioni Studium, Roma 2006
  • Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di Diritto Canonico, Giappichelli Editore, Torino 2004 - ISBN 88-348-4650-9
  • Alessandro Gentili, Concordia discordantium canonum,secunda pars, quaestio 3 causae XXXIII, subdivisa in 7 distinctiones quae efformant sic vocatum "tractatus de poenitentia", PUL, Roma 1992
  • Guido Giustiniano, "Transessualità, matrimonio e diritto canonico", Ed.Laurenziana - Napoli 1997
  • Guido Giustiniano, "Ius et Munera", Ed. Laurenziana - Napoli 1997
  • Luciano Musselli, Mario Tedeschi, Manuale di diritto canonico, Monduzzi, Bologna, 2006, ISBN 88-323-6026-8

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