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⇨ definición de peculato (Wikipedia)
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Ver también
peculato (n.m.)
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peculato (s.)
peculato (s.)
action de voler, de prendre à autrui (fr)[Classe]
manœuvre commerciale ou financière frauduleuse (fr)[Classe]
détournement de fonds (fr)[ClasseHyper.]
société (entreprise) (fr)[termes liés]
Wikipedia
Reato di Peculato fonte: Codice penale italiano | |
---|---|
Articolo | 314 |
Competenza | Tribunale in composizione collegiale |
Procedibilità | ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | consentito |
Pena prevista | reclusione da 3 a 10 anni |
Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La disciplina del peculato è stata modificata con la Legge 86/1990, recante Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Indice |
Oggetto specifico della tutela penale è non solo la tutela del regolare funzionamento e del prestigio degli Enti pubblici ma anche quello di impedire danni patrimoniali alla pubblica amministrazione.
Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.
Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.
Trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio. Sono escluse, pertanto, forme di responsabilità per quanti esercitino un servizio di pubblica necessità.
Il comma 2 dell'art. 314 del Codice Penale prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.
Va da sé che oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).
La pena per il peculato d'uso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Tale fattispecie si configura quando l'agente si appropria di una quantità di denaro o cose fungibili con l'intento di restituirle entro il termine del rendiconto.
L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
La pena per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
E' necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifizi o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p. Inoltre l'errore del soggetto passivo deve vertere sull'an o sul quantum debeatur e non sulle competenze del pubblico ufficiale.
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